Revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali - Art. 26, 4° comma della l.r. 9-5-1996, n. 22. Anno 2015

  • Scritto da Redazione
  • - 30/03/2015

L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha trasmesso la circolare n. 4 del 16.03.2015 “Revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali prevista dall'art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”.

Al fine di provvedere alla revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali prevista dall'art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, tutti i legali rappresentanti degli enti iscritti al predetto albo devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, attestante il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi per il mantenimento dell’iscrizione all'albo regionale.

Qualora nell’anno in corso siano state apportate modifiche statutarie o variazioni della sede legale e/o operativa e della denominazione, dovrà essere allegata anche la copia conforme del verbale d’assemblea inerente tali variazioni.

Qualora l'ente assistenziale fosse iscritto per più di una struttura e/o tipologia di servizio, per ciascuna di esse dovrà compilare una distinta dichiarazione.

Il mancato invio della suddetta documentazione entro il termine indicato nel decreto di iscrizione (30 aprile) comporterà l'avvio delle procedure di revoca dello stesso.

In allegato la circolare.