Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 79 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" (G.U. n. 145 del 19 ottobre 2012)

  • Scritto da Redazione
  • - 15/11/2012

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 20 ottobre è entrato in vigore il decreto legge in oggetto.
Tra le norme per favorire la nascita e la gestione delle imprese innovative, chiamate “start-up”, si evidenziano i benefici per l’instaurazione e/o la gestione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in capo a questa nuova tipologia d’impresa.
Di grande rilevanza anche la previsione di legge sull’articolazione della parte retributiva dei lavoratori delle imprese start-up (vedi commento più avanti).
Si tratta di un particolare regime agevolato della durata di 4 anni, di cui possono beneficiare le imprese, anche cooperative, che presentano i criteri definiti dall’art. 25 (definizione di start-up).
In caso di società cooperative, ciò troverà applicazione sia per i lavoratori dipendenti sia per i soci-lavoratori (ex art.1, comma 3, legge 142/01), che abbiano instaurato con la loro cooperativa un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato.
Nel merito, è l’art. 28 a specificare i vantaggi per le start-up nell’utilizzo del contratto a tempo determinato  alla luce della recente riforma del lavoro:
- assunzione con contratti a tempo determinato da un minimo di 6 mesi a un massimo di 36 senza la presenza di una causale, nella misura in cui il contratto è finalizzato all’oggetto sociale dell’impresa innovativa (comma 2);
- possibilità di effettuare rinnovi con il medesimo soggetto anche senza soluzione di continuità (comma 3) – si tratta di una deroga alla regola generale in materia di intervalli di tempo tra un contratto e l’altro rivisti ultimamente dalla riforma Fornero (di norma 60 giorni per contratti fino a 6 mesi, che salgono a 90 per contratti di durate maggiori – ma con eccezioni e riduzione di tali termini  rispettivamente a 20 o 30 giorni per stagionali e su casi stabiliti da contrattazione collettiva);
- possibilità di prorogare ulteriormente 1 sola volta il contratto per altri 12 mesi fino ad una durata complessiva di 48 mesi  (comma 3); 4 anni è, infatti, l’intervallo di tempo riconosciuto in via generale come periodo di applicazione della normativa incentivata specifica per le start-up. Si tratta di un’altra deroga alla legge 92/2012, ma l’ulteriore proroga deve stipularsi presso la Direzione territoriale del lavoro competente;
- se si supera la durata massima di 48 mesi, il contratto si considera a tempo indeterminato con la categorica esclusione che il rapporto possa continuare in altro modo, se non attraverso effettive e non fittizie formule di lavoro autonomo (commi 4 e 5).
Altra importante novità riguarda l’articolazione della retribuzione dei lavoratori assunti dalle start-up. Nel comma 7, dell’articolo in commento, si afferma che la stessa è costituita da:
- una parte non inferiore ai minimi tabellari previsti dal livello d’inquadramento dato al lavoratore, in base al contratto collettivo applicabile;
- una parte variabile consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, o legati alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ancora, ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni di società e la cessione gratuita delle medesime quote.
È di tutta evidenza che il Decreto in commento anticipa, con una norma, passaggi importanti e d’indirizzo contenuti nella trattativa - ancora in corso - tra le parti sociali per trovare un accordo sulla produttività.
Inoltre, con il comma 8, si prevede che i contratti collettivi, accordi interconfederali, avvisi comuni stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, possono definire:
- criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, funzionali alla promozione dell’avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile;
- disposizioni finalizzate all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.
Infine, in aggiunta alla specifica disciplina del rapporto di lavoro subordinato fin qui descritta, per le start-up va rilevata, infine, anche la possibilità – ex art. 27 – di utilizzare proprie partecipazioni per remunerare amministratori, dipendenti e collaboratori (stock options) ovvero come compenso per la prestazione di opere e servizi da parte di soci o di terzi (work-for-equity).
I trattamenti riconosciuti con tali strumenti – salvo alcune eccezioni - beneficiano di una TOTALE DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE, non concorrendo tali elementi alla formazione del reddito imponibile.

In allegato il decreto.

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