Standard strutturali l.r. 22/86 di cui al D.P.R.S. 28/06/88. Atto d'indirizzo.

  • Scritto da Redazione
  • - 13/05/2010

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

SERV. 3 Funzionamento e qualità del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali - Ufficio Piano.

Prot. n. 17398 Palermo 22.04.2010

Gli standard strutturali, individuati nel D.P.R.S. del 29/06/88, rappresentano ancora oggi il principale strumento attraverso il quale viene garantita una corretta assistenza e un adeguato benessere ad un utenza bisognosa di assistenza e di tutela sociale.

In qualche caso, da parte degli uffici deputati all'accertamento dei requisiti previsti dagli art. 26 e 28 della l.r. 22/86 per l'iscrizione all'albo regionale (A.S.P., Servizi tecnici e Sociali dei Comuni), si è riscontrata una rigida applicazione dei parametri sopra menzionati.

Si ritiene necessario chiarire che gli standard strutturali, posti a garanzia del diritto all'assistenza e alla salute, vanno applicati flessibilmente e soprattutto in aderenza con le reali esigenze dell'utenza da accogliere.

Talora, la rigida applicazione degli standard non assicura di per sé la qualità del servizio, concetto questo che più volte è stato messo in risalto negli atti di indirizzo posti in essere da questo Assessorato: occorrerà invece valutare se nel suo insieme la struttura garantisce il benessere fisico e psicologico dell'ospite.

Gli accertamenti effettuati dagli organi preposti, i quali si avvarranno di figure professionali all'uopo designate, tenderanno a verificare la puntuale attuazione delle modalità d'intervento previste per ogni singola tipologia di servizio dagli schemi di convenzione tipo di cui al D.P.R.S. 158/96.

La corretta attuazione dei processi di aggregazione e socializzazione potrà assicurare agli ospiti una serena convivenza all'interno della struttura assistenziale.

Da ciò l'invito agli Uffici in indirizzo ad applicare in maniera flessibile i parametri strutturali, applicando, qualora sia necessario, una tolleranza del 10% in aderenza a quanto previsto nelle raccomandazioni finali del Decreto Presidenziale del 29/06/088 (punto 16 ultimo comma).

In questa sede appare opportuno ribadire quanto più volte specificato in ordine alle comunità alloggio per le quali, stante la particolare natura del servizio indirizzato ad un esiguo numero di persone (8/10) alle quali viene riservata "un'assistenza di tipo familiare", non possono essere applicati i parametri strutturali riservati ad altri servizi residenziali non a caratterizzazione familiare.

In particolare nella configurazione flessibile di un appartamento destinato alla civile abitazione, inserito nel normale contesto abitativo, non si può fare riferimento alle prescrizioni in ordine all'autorizzazione sanitaria della cucina, alle dimensioni minime degli ambienti utilizzati e quant'altro previsto per gli altri servizi residenziali.

Non è superfluo ribadire comunque che le strutture in argomento devono essere necessariamente conformi agli strumenti urbanistici, possedere i requisiti igienico sanitari ed essere prive di barriere architettoniche.

Si ribadisce in ultimo quanto prescritto dal regolamento tipo di cui al Decreto Presidenziale del 28/05/1987, in ordine alla comunità alloggio intesa come appartamento dove vivono insieme un piccolo numero di persone che non hanno la possibilità di rimanere nel proprio domicilio per motivi di carattere economico-familiare-alloggiativo.questo servizio si pone come soluzione alternativa al ricovero in Istituti assistenziali per minori, in case di riposo per anziani.

Chiarita la caratteristica della struttura assistenziale, in parte autogestita dagli stessi ospiti che all'interno trovano ordinaria residenza in quanto trattasi di effettiva abitazione ad uso non transitorio, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad attenersi alle disposizioni del presente atto d'indirizzo per garantire la particolare natura del servizio, il quale rappresenta oggi, per i soggetti bisognosi, la principale alternativa all'assistenza presso la propria abitazione.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, Il presente atto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e reso consultabile presso il sito dell'Assessorato della famiglia (http://www.regione.sicilia.it/famiglia/siris).

FIRMATO
L'ASSESSORE
On.le Nicola Leanza

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