Diritti di cittadinanza delle persone sorde: dall'iniziativa parlamentare all'esperienza della cooperazione sociale Storie

Diritti di cittadinanza delle persone sorde: dall'iniziativa parlamentare all'esperienza della cooperazione sociale

  • Scritto da Redazione
  • - 10/10/2017

Lo scorso 3 ottobre il Senato approva la “Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche” (ddl n. 302 e connessi).

Norma molto attesa -spiega il suo relatore- perché “cancella la vergogna di essere l’unico paese in Europa senza una norma sulla Lingua dei Segni”.

Da anni, infatti, si attende che l’Italia si allinei al resto d’Europa nel riconoscimento della Lingua di Segni nazionale, dando finalmente voce ai diritti delle 950.00 persone sorde nel nostro Paese. Il disegno di legge, che attende il suo passaggio alla Camera, ha suscitato una certa euforia e, da più parti, è stato salutato come fatto storico nella storia dei diritti delle persone con disabilità uditiva.

Siamo ancora una volta davanti al tema dell’inclusione e dell’esercizio del diritto di essere nonostante la disabilità valorizzando le abilità dell’uomo.

In attesa che l’iter parlamentare venga portato a compimento abbiamo chiesto un commento al disegno di legge a Lucia Ingenio, presidente di “Segni di Integrazione”, cooperativa sociale della Rete Sol.Co. che con dedizione e professionalità opera nel territorio palermitano già dal 2006 facendosi portatrice di una vera sfida agli stereotipi: le persone con disabilità sensoriali non sono, infatti, bisognose solo di un vago “aiuto”, ma piuttosto di reali opportunità di formazione, accesso e inclusione (leggi un approfondimento).

Segni di Integrazione con i suoi professionisti ha sempre seguito e supportato le vicende che nella storia dei sordi hanno portato a conquiste importanti  e significative per la vita dei disabili sensoriali: dal riconoscimento del termine “sordo” con la L. 95 del 20.02.2006, alla L.R.  23 del 4.11.11 sulla promozione della LIS, alla preparazione del protocollo di sperimentazione per la definizione di un programma di intervento diagnostico/ riabilitativo-educativo della persona sorda, per l’educazione e la riabilitazione dei bambini sordi che il Consiglio Regionale ENS Sicilia delineò, nel 2010, con l’Assessorato Regionale alla Sanità e anche davanti a questa legge racconta il punto di vista dei destinatari, delle loro famiglie e degli operatori.

 «Oggi uno dei maggiori dibattimenti che divide tra posizioni favorevoli e/o contrarie – spiega Lucia Ingegno - verte sul  riconoscimento della Lingua dei Segni in quanto “Lingua” o della Lingua dei Segni come “strumento di comunicazione”, pertanto alla stregua degli ausili per la disabilità».

«Il riconoscimento di una lingua o la promozione nell’utilizzo di “strumenti comunicativi” accessibili ed inclusivi, sono cose che hanno chiaramente implicazioni differenti, anche nell’ambito delle figure professionali da utilizzare e della rispettiva formazione. L’interprete, in quanto traduttore di una lingua, viene messo a rischio. La Lingua dei Segni è una lingua a tutti i effetti e non mancano evidenze scientifiche in tale direzione. Essa non è uno strumento: nella legge tale concetto dovrebbe essere esplicitato in modo chiaro ed inequivocabile».

Non può negarsi, in ogni caso, che al di là di posizioni dettate da obiettivi di origine differenti, i temi sono di assoluta importanza e delicatezza. Bisogna sperare – sottolinea Lucia - che «quando si tratta il tema della disabilità, soprattutto nelle fasce di età come la  0- 12, i relativi riferimenti normativi siano accompagnati da percorsi professionalmente e finanziariamente adeguati ai bisogni e che non si pubblicizzino cambiamenti “epocali” che poi difficilmente troveranno fattibilità nella vita reale».

Per molti anni è stato negato e disconosciuto il godimento del pieno diritto di cittadinanza delle persone sorde e questa legge ha intrapreso un cammino di valore in tal senso, ma, affinché questa strada non si trasformi in un vicolo cieco c’è bisogno di coerenza e soprattutto di una reale assunzione di responsabilità da parte del Governo, anche quando questo significa un impegno finanziario e operativo in tal senso.

La norma, nel suo complesso,  ha un profilo molto ampio: i 14 articoli della legge non dispongono solo sull’argomento della Lingua dei Segni, ma riconoscono e tutelano la libertà di scelta sulle modalità di comunicazione, disciplinano l’accessibilità ad ambienti, beni, processi, servizi e dispositivi e istituiscono un sistema di prevenzione attraverso screening prenatale, necessario per gli opportuni interventi protesici e logopedici, ma anche psicologici.

Gli articoli 5 e 6 sono dedicati al tema della scuola, dell’università e del lavoro. Si chiede alla pubblica amministrazione di: garantire “la prestazione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dell'alunno sordo, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche”. Secondo il ddl il Ministero dell’Istruzione dovrà, inoltre, garantire “l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, che abbiano optato per questa lingua”. Sul tema degli assistenti alla comunicazione e degli interpreti Lis è stabilito che “l'amministrazione competente determina, di concerto con l'Associazione preposta dallo Stato alla tutela e alla rappresentanza dei sordi in Italia, i titoli di studio e l'iter formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente”. 

Affinchè la salute, la cultura e il tempo libero siano pienamente accessibili l'articolo 8 chiede alle amministrazioni pubbliche di garantire “l'accesso ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, promuovendo l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici nonché le tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere”. Tutte le campagne informative in materia di salute, nonché il patrimonio storico, artistico e culturale, la pratica sportiva, le manifestazioni e gli eventi ricreativi devono essere accessibili alle persone sorde attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione.

La legge si conclude con il riferimento alla partecipazione politica. Le amministrazioni si impegnano “a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, veicolando la comunicazione e l'informazione nella LIS e con sottotitoli e utilizzando strumenti e canali adeguati”.